La regolamentazione sul biometano diviene finalmente legge dello Stato

biogas4Sono passati solo pochi giorni, da quando avevo parlato finalmente dell’imminenza dell’uscita di un decreto molto atteso per le rinnovabili, come quello che consacra a tutti gli effetti come combustibile il biometano, che oggi, con la firma del Ministro delle politiche agricole De Girolamo, ultimo dei tre ministri interessati, si appresta a diventare operativo (vedi post “Biometano: finalmente in arrivo l’atteso decreto“). Un decreto atteso da oltre due anni e mezzo, dalla emanazione del Dlgs 3 marzo 2011, n. 28 sulla promozione delle fonti energetiche rinnovabili, recepimento della Direttiva 2009/28/CE che includeva a pieno titolo anche il biometano tra i combustibili, che definisce sia gli incentivi per l’immissione nella rete nazionale, sia per l’uso come carburante per autotrazione del biometano come prodotto della raffinazione del biogas prodotto nel processo di digestione anaerobica di matrici costituite da sottoprodotti o prodotti di origine biologica e dalla componente organica dei rifiuti urbani, tema davvero interessante di cui ho cercato di analizzare le enormi potenzialità anche per ridurre molte criticità ambientali, nel post “Rifiuti verso la vera gestione integrata: in esercizio il biodigestore anaerobico di Rimini”.

matrici_biometano

Andando al dettaglio del testo del nuovo decreto, in attesa della pubblicazione in G.U, allegato in calce al post, il legislatore ha cercato prioritariamente di promuovere l’uso del biometano nei trasporti come biocarburante con particolare riferimento a quello ottenuto principalmente da sottoprodotti, con un’occhio di riguardo ad impianti di piccola taglia, maggiormente riferibili alle aziende agro zootecniche: Nel dettaglio, sono previste 3 diverse modalità di incentivazione:

a) immissione nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale;
b) in impianti di distribuzione di metano per autotrazione;
c) in impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

Immissione nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale: il produttore avrà diritto ad una tariffa premio pari al doppio del prezzo del mercato del gas naturale nel 2012, decuratata del prezzo mensile del gas stesso, se vende il gas direttamente sul mercato. Il meccanismo base prevede poi maggiorazioni del 10% per gli impianti più piccoli, con capacità produttiva inferiore ai 500 metri cubi standard ora (500 Sm3/ora) e delle decurtazioni del 10% per i grandi impianti oltre i 1000 Sm3/ora. I piccoli impianti sotto ai 500 Sm3/ora hanno la possibilità di optare per il ritiro dedicato da parte del GSE di tutto il biometano al valore pari al doppio del prezzo di mercato del gas al 2012, anziché di vendere il gas sul mercato. Una ulteriore prescrizione aggiuntiva, riguarda i piccoli impianti con una capacità produttiva compresa tra 250 e 500 Sm3/ora, che per accedere a questa facilitazione dovranno però assicurare l’impiego di sottoprodotti (definiti nella tabella 1A del dm 6 luglio 2012 sugli incentivi alle rinnovabili non fotovoltaiche) o rifiuti, per una percentuale di almeno il 50% in peso. Gli impianti alimentati esclusivamente da sottoprodotti, avranno poi diritto ad una maggiorazione del 50% dell’incentivo.

Impianti di distribuzione di metano per autotrazione: come già detto, incentivi interessanti per il biometano usato come carburante da autotrazione, attraverso il rilascio dei “certificati di immissione” in consumo di biocarburanti per la durata di 20 anni, con il dlgs 28/11 aveva già a suo tempo stabilito che fosse riconosciuto ai biocarburanti ottenuti da sottoprodotti o da rifiuti il raddoppio dei certificati di immissione. In particolare, secondo il decreto, le matrici che danno diritto al raddoppio dell’incentivo:

  • frazione biodegradabile dei rifiuti urbani; i sottoprodotti di cui al comma 5-ter, art. 33 del dlgs 28/11 (che non presentino altra attività produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di biocarburanti o a fini energetici); alghe e materie di origine non alimentare (tabella 1B dm 6 luglio 2012)
  • sottoprodotti elencati nella tabella 1a dm 6 luglio 2012. 

Condizione necessaria per l’accesso al riconoscimento della maggiorazione è che l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di biometano distributorecontenga l’indicazione di utilizzo esclusivo di una o più materie tra quelle sopracitate. Il nuovo testo prevede al riguardo anche il caso che l’autorizzazione preveda la codigestione di sottoprodotti con altri prodotti di origine biologica in percentuale comunque non superiore al 30% in peso. In questo caso la maggiorazione verrà riconosciuta sul 70% della produzione di biometano. Altro aspetto interessante di questo punto è costituito dal bonus previsto per incentivare le aziende agricole a diventare direttamente distributori di carburante, caso nel quale il produttore di biometano lo immette al consumo attraverso un nuovo impianto di distribuzione per autotrazione realizzato a proprie spese, non appoggiandosi così alla rete di trasporto del gas naturale. Il bonus da la produttore il diritto ad una maggiorazione del 50% dei certificati di immissione al consumo per la durata di 10 anni a.

Impiego di biometano in impianti di cogenerazione ad alto rendimento: molto importante l’incentivazione di questa utilizzazione del biometano, con un premio costituito dalle tariffe per l’energia elettrica prevista per il biogas al netto dei consumi energetici dell’impianto di cogenerazione ad alto rendimento, una modalità produttiva che consente una generazione elettrica con un’efficienza nettamente superiore a quella ottenuta direttamente dal biogas. In questa opazione, l’utilizzo del biometano per la generazione elettrica sarà “salvato” dalle procedure di aste e registri, pur rientrando nei tetti massimi di spesa previsti per le rinnovabili non fotovoltaiche (DM 6/7/2012).
Uno spazio del testo del decreto, prevede anche la possibilità di riconvertire in tutto o in parte alla produzione di biometano un impianto a biogas esistente seppure con penalizzazioni. Una condizione per la quale saranno riconosciuti gli incentivi spettanti in misura pari al 40% se il biometano è immesso in rete o è destinato alla generazione elettrica, o del 70% se destinato invece ai trasporti. In attesa che entrino in vigore le norme europee per le specifiche di qualità del biometano per uso nell’autotrazione e per l’immissione nelle reti, il biometano introdotto nelle reti del gas naturale potrà essere soltanto quello derivante dalla digestione anaerobica di prodotti biologici e sottoprodotti, con la temporanea esclusione di quello prodotto dai rifiuti solidi urbani (Forsu) se non differenziati, da gas di discarica e dagli altri processi di depurazione e trattamento di fanghi e rifiuti. Infine, relativamente alle modalità di accesso agli incentivi, il produttore dovrà farsi prima qualificare l’impianto dal GSE, mediante una apposita procedura. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas dovrà emanare alcuni provvedimenti attuativi del decreto e relativi, tra le altre cose, alla misurazione del biometano immesso in rete e alle modalità con cui le risorse per l’incentivo troveranno copertura sulle tariffe di trasporto del gas naturale. Entro 60 giorni dalla data di uscita dell’ultimo dei provvedimenti di cui sopra ovvero dalla data di pubblicazione, qualora successiva, sono attese le “linee guida per il biometano” da parte Comitato Termotecnico Italiano (CTI).

Sauro Secci

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2 risposte a La regolamentazione sul biometano diviene finalmente legge dello Stato

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